14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10248 del 30 novembre 1983
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di recidiva, l’art. 99 c.p., nel testo sostituito dall’art. 9 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, dà facoltà al giudice non di escludere la circostanza, ma di non apportare gli aumenti di pena che da essa dovrebbero conseguire. Pertanto, vi è obbligo di motivazione solo quando la recidiva venga esclusa e non anche quando venga ritenuta.
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