14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4238 del 9 maggio 1981
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’aumento di pena per la recidiva non può superare il cumulo delle precedenti condanne riportate dall’imputato, ed è questo il limite da tenere presente ai fini del computo della pena edittale. Tale limite, infatti, opera in astratto e costituisce deroga al principio dell’aumento proporzionale della pena base previsto per le singole specie di recidiva.
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