14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4969 del 9 febbraio 2012
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, c.p. – la quale anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 L. 5 dicembre 2005, n. 251 deve ritenersi facoltativa – è sufficiente che il giudice consideri gli elementi enunciati nell’art. 133 c.p., essendo sottratta al sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad elementi tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti.
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