Cass. pen. n. 7302 del 23 giugno 1994

Testo massima n. 1


Perché possa configurarsi la recidiva, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile, non essendo sufficiente che esso giunga a definitiva consumazione dopo tale momento. All'uopo è sufficiente che anche una minima parte del nuovo reato sia eseguito dopo la sentenza irrevocabile di condanna. Tale ultima ipotesi può verificarsi nel caso di reato permanente, quando lo stato subiettivo ed oggettivo antigiuridico si protragga sin dopo la condanna per un precedente reato (applicazione in tema di oblazione cosiddetta condizionata o facoltativa).

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