Cass. pen. n. 574 del 28 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Il concorso di persone nel reato non esige imprescindibilmente - soprattutto quando si tratti di condotte articolate e protraentisi nel tempo come quella di importazione di stupefacenti - che tutti i concorrenti esplichino attività identiche o analoghe o insostituibili rispetto all'avveramento del fatto, essendo sufficiente che i diversi apporti si configurino in termini di funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale. (Fattispecie in tema di traffico di sostanze stupefacenti).