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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 23916 del 30 maggio 2003

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 23916 del 30 maggio 2003

Testo massima n. 1

Il concorso morale nel reato presuppone un’effettiva influenza sull’autore materiale del fatto, sì che, perché sussista, è necessario che l’adesione o la giustificazione del fatto criminoso sia manifestata in presenza dell’autore materiale del reato, prima che questi lo commetta, rafforzandone il proposito criminoso. Ne consegue che, per quanto aberrante e riprovevole sul piano etico, l’adesione o giustificazione morale — manifestata successivamente al fatto — dello stupro compiuto dal padre ai danni della moglie non integra gli estremi del concorso morale.

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