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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3791 del 31 marzo 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3791 del 31 marzo 1994

Testo massima n. 1

Allorquando all’imputato sia stato contestato di essere stato l’autore materiale del fatto, non v’è mutamento della contestazione se il giudice, poi, lo ritenga responsabile a titolo di concorso morale. Tale modifica, infatti, non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazione del diritto di difesa, poiché l’accusa di partecipazione materiale al reato necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell’ipotesi inversa, la contestazione di un concorso morale nella commissione del reato.

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