Cass. pen. n. 1271 del 20 gennaio 2004

Testo massima n. 1


Nel reato concorsuale il dolo dei singoli concorrenti non presuppone necessariamente un previo accordo, o la contestuale e reciproca consapevolezza del concorso, essendo sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui.

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