Cass. pen. n. 949 del 1 aprile 1999

Testo massima n. 1


Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato (e in specie nel reato continuato) consiste essenzialmente nel carattere dello stesso accordo criminoso; infatti, nel concorso, esso si manifesta in maniera occasionale ed accidentale, in quanto diretto alla commissione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati dal medesimo disegno criminoso, mentre nell'associazione è diretto all'attuazione di un programma criminoso, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti con la permanenza del vincolo associativo tra gli autori, ciascuno dei quali ha consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati. Appare pertanto astrattamente corretta e, se confortata da adeguata motivazione, incensurabile in sede di legittimità, la decisione del giudice di merito che, assolto un imputato per difetto di dolo dal delitto associativo (ritenendo il suo ruolo circoscritto al solo gioco di azzardo), abbia poi disposto la confisca di somma di danaro che lo stesso deteneva, in quanto provento di attività illecita, riferibile alla associazione suddetta.

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