Cass. pen. n. 3923 del 11 gennaio 2000

Testo massima n. 1


Chi affida ad un consulente fiscale l'incarico di effettuare adempimenti di natura tributaria non è esonerato da responsabilità in caso di inadempimento, sia perché il contribuente si avvale dell'opera del consulente, sia perché la legge considera come personale il relativo dovere. Peraltro è configurabile il concorso colposo quando la inosservanza degli adempimenti fiscali possa ricondursi a provata negligenza del professionista; infatti la responsabilità di quest'ultimo a titolo colposo non fa venire meno quella del contribuente.

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