Cass. pen. n. 12725 del 22 dicembre 1994
Testo massima n. 1
In materia di detenzione di stupefacenti, non può ravvisarsi il concorso ex art. 110 c.p. in caso di semplice comportamento negativo di chi assiste passivamente alla perpetrazione di un reato e non ne impedisce od ostacola in vario modo la esecuzione, se non sussiste un obbligo giuridico di impedire l'evento (art. 40, comma 2, c.p.); ne consegue che, non potendosi ravvisare per il coniuge convivente un obbligo giuridico di attivarsi, nell'ambito della famiglia, per impedire i reati dell'altro coniuge, il solo comportamento omissivo (mancata opposizione alla detenzione della droga in casa) non costituisce da solo segno univoco di concorso morale.