Cass. pen. n. 10071 del 22 settembre 1994

Testo massima n. 1


Qualora più persone detengano insieme un certo quantitativo di sostanza stupefacente a fine di spaccio, ciascuna deve rispondere della detenzione dell'intero, e non solo della parte a lei destinata di tale quantità, essendo tutti concorrenti ex art. 110 c.p. nell'unico reato.

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