Cass. pen. n. 9397 del 19 ottobre 1993

Testo massima n. 1


La responsabilità per concorso anomalo, disciplinata dal primo comma dell'art. 116 c.p., deve essere esclusa allorché il reato, asseritamente diverso, sia direttamente riconducibile alla volontà del concorrente, e cioè quando esso sia stato preveduto come ulteriore conseguenza dell'azione concordata e sia stato accettato dall'agente il rischio del verificarsi di tale previsione; in tali ipotesi sussiste la piena responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p. (Fattispecie in tema di rapina a mano armata di valori protetti da guardie giurate e tentato omicidio).

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