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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2501 del 9 marzo 1992

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2501 del 9 marzo 1992

Testo massima n. 1

Qualora il giudice, esercitando il potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, ritenga di dover apportare alla pena fissata per il reato più grave un notevole aumento a titolo di continuazione, nel caso in cui all’imputato siano state concesse le attenuanti generiche in riferimento all’art. 133 c.p., è necessaria una specifica motivazione sul punto.

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