Art. 133 – Codice penale – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente [164, 169, 175, 203], il giudice deve tener conto della gravità del reato , desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole [103, 105, 108; c.p.p. 220], desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24093/2025
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte.
Cass. civ. n. 23335/2025
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, qualora ritenga ammissibile, in astratto, la sostituzione della pena, non può rigettare la richiesta per inidoneità del programma di trattamento predisposto dall'U.E.P.E., ma è tenuto ad acquisire, anche mediante interlocuzioni con tale ufficio, le informazioni utili ad adottare una risposta sanzionatoria "individualizzata" che, in concreto, riduca il rischio di recidiva e favorisca il reinserimento sociale dello condannato.
Cass. civ. n. 23122/2025
In tema di reato continuato, viola il disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la conferma della pena inflitta nel giudizio di primo grado a titolo di aumento per la continuazione, nel caso in cui, nonostante la mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, siano state concesse le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza anche rispetto all'aggravante di un reato satellite, attesa la riconosciuta minore gravità di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 22356/2025
In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il provvedimento di archiviazione o di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce un elemento valutabile, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., per escludere il riconoscimento del beneficio.
Cass. civ. n. 21233/2025
In tema di concordato in appello, le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 317-bis cod. pen., disposte in perpetuo nonostante, con riguardo all'entità della pena principale concordata, la normativa "ratione temporis" vigente ne prevedesse l'applicazione solo temporanea, costituiscono pene illegali, con la conseguente necessità, da parte della Corte di cassazione, di annullare con rinvio la sentenza impugnata "in parte qua", affinché il giudice di appello, fermo restando il contenuto del concordato, provveda alla rideterminazione della loro durata secondo i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen.
Cass. civ. n. 19866/2025
In tema di impugnazioni, la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi da quelli riguardanti la misura della pena, ricomprende anche le censure relative alla recidiva che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione.
Cass. civ. n. 11973/2025
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, le condizioni di salute del condannato non rilevano nel momento della decisione in ordine all'"an" della sostituzione, salvo che il loro trattamento al di fuori del circuito carcerario possa giocare un ruolo decisivo ai fini rieducativi e sempre che non sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva non saranno adempiute.
Cass. civ. n. 8349/2025
In caso di continuazione o concorso formale tra reato più grave di competenza del giudice ordinario, punito con pena detentiva, e reato satellite di competenza del giudice di pace, punito con le sanzioni eterogenee della pena pecuniaria, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'aumento di pena previsto per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena previsto per il reato satellite, con la conseguenza che l'aumento della pena detentiva dovrà essere convertito, secondo i criteri di cui all' art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in una delle pene previste dall'art. 52 del predetto d.lgs. prescelta per il reato satellite mediante i criteri commisurativi di cui all'art. 133 cod.pen.
Cass. civ. n. 35870/2024
In tema di giudizio di appello, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, pur delimitando la responsabilità dell'imputato per un reato permanente (nella specie, associazione di tipo mafioso) a un tempo in cui il regime sanzionatorio era più favorevole di quello successivo, non operi alcuna riduzione di pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. non coincidono con quelli che, ove sussistenti, ne impongono, a norma dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., la riduzione).
Cass. civ. n. 34395/2024
In tema di circostanze, costituisce fatto valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche la rinuncia alla prescrizione, che, pur essendo evenienza successiva alla commissione del reato, rappresenta un elemento rilevante a norma dell'art. 133, comma secondo, n. 3 cod. pen.
Cass. civ. n. 33213/2024
In tema di reati tributari, l'integrale adempimento dell'obbligo tributario, determinando il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere favorevolmente apprezzato, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., quale condotta susseguente al reato, ai fini della concessione anche delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., stante l'impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condotta.
Cass. civ. n. 30711/2024
In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, il consenso deve essere manifestato dall'imputato entro l'udienza di discussione dell'appello, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memorie difensiva, in caso di trattazione cartolare).
Cass. civ. n. 25273/2024
In tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis, cod. pen.).
Cass. civ. n. 23934/2024
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.
Cass. civ. n. 23734/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, la rigetti per la mancanza in atti di accertamenti relativi alla situazione patrimoniale dell'imputato, necessari per determinare i parametri di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, atteso che la valutazione della congruità della pena si inserisce nel novero dei poteri cognitivi conferiti al giudice dall'art. 459 cod. proc. pen. e, pertanto, non interferisce con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale.
Cass. civ. n. 21929/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, incombendo sul giudice l'obbligo di compulsare l'ente competente al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 20912/2024
In tema di reato continuato, il giudice, anche in presenza di attenuanti generiche di tipo soggettivo riconosciute in relazione al reato-base, può non far luogo alle relative diminuzioni con riguardo ai reati-satellite, dovendo fornire tuttavia, in tal caso, un'adeguata motivazione, mediante indicazione degli elementi posti a fondamento della decisione.
Cass. civ. n. 18879/2024
In tema di pene accessorie, la durata della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 5, cod. pen, dev'essere determinata, in concreto, dal giudice, con motivazione che indichi, tra i criteri enumerati dall'art. 133 cod. pen., quelli posti a fondamento del giudizio di gravità delle condotte e di negativa personalità dell'agente.
Cass. civ. n. 18602/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.
Cass. civ. n. 15438/2024
In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).
Cass. civ. n. 9708/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere).
Cass. civ. n. 9397/2024
In tema di sostituzione di pene detentive brevi, il disposto di cui all'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo al giudice di determinare, in maniera personalizzata, il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, lo obbliga ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, in quanto l'omessa indicazione delle stesse da parte di quest'ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione.
Cass. civ. n. 8794/2024
In tema di sanzioni sostitutive, il giudice di primo grado, in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. sia i fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali.
Cass. civ. n. 8569/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito può respingere la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, qualora la tipologia del reato oggetto del giudizio lasci presumere che l'imputato si sottrarrà al pagamento della pena pecuniaria. (Fattispecie di furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, in quanto il mancato pagamento del canone lasciava presumere che l'imputato si sarebbe sottratto anche al pagamento della pena pecuniaria).
Cass. civ. n. 7266/2024
L'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen., resa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, nel solo caso di reati perseguibili a querela suscettibile di remissione.
Cass. civ. n. 5829/2024
Ai fini dell'ammissione all'oblazione speciale di cui all'art. 162-bis cod. pen., l'apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto, ai sensi dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., deve essere condotto tenendo conto di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli allegati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale.
Cass. civ. n. 1188/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta).
Cass. civ. n. 48348/2023
E' abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall'art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale).
Cass. civ. n. 42847/2023
In tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 40433/2023
In tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono.
Cass. civ. n. 6596/2023
Il giudizio sulla pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., come prescritto dall'art. 203, comma secondo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, inferendo il pericolo di recidiva unicamente dalle modalità di commissione del reato e dai disturbi psichiatrici dell'imputato, aveva applicato la misura di sicurezza di cui all'art. 219 cod. pen., senza valutare gli altri parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.).
Cass. civ. n. 26257/2022
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità non implica che la pena debba essere determinata in misura corrispondente o prossima al minimo edittale, rientrando nel potere discrezionale del giudice graduarla valorizzando gli stessi indici della lievità del fatto, oltre che gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..
Cass. civ. n. 37346/2022
L'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Cass. civ. n. 5622/2021
In tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, dovendo essere indicate, in quest'ultimo caso, le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento.
Cass. civ. n. 36532/2021
È legittima la decisione che determini la pena base nel minimo edittale e contestualmente applichi nella misura minima la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi.
Cass. civ. n. 35534/2021
La rinuncia ai motivi d'appello non costituisce di per sé, anche per via della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario.
Cass. civ. n. 37533/2021
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata.
Cass. civ. n. 17347/2021
In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che la preclusione al bilanciamento opera solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione).
Cass. civ. n. 37834/2020
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen., che può prendere in considerazione anche le precarie condizioni economiche dell'agente al momento della commissione del reato qualora incidano sull'intensità del dolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. dell'imputata che, a causa della grave difficoltà economica in cui versava e dell'esigenza di garantire a sé e ai figli minori una stabile situazione abitativa, aveva occupato abusivamente un alloggio di proprietà dello I.A.C.P. che aveva liberato, dopo circa un anno, appena trovato un lavoro).
Cass. civ. n. 3779/2020
In tema di applicazione della pena su richiesta, l'apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta non può essere espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza, ma deve costituire l'esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri previsti nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle finalità della pena di cui all'art. 27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen..
Cass. pen. n. 32381 del 28 ottobre 2020
In tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma. (Fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sostituzione sulla sola base di precedente specifico con pena sospesa).
Cass. civ. n. 32511/2020
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (nella specie plurimi delitti di furto in abitazione e ai danni di capannoni industriali).
Cass. civ. n. 33114/2020
In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).
Cass. civ. n. 16508/2020
In tema di pene accessorie, il giudice è tenuto a determinare la durata dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 317-bis cod. pen., modulandola in correlazione al disvalore del fatto di reato e alla personalità del responsabile ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sicchè la stessa non deve necessariamente essere pari alla durata della pena principale.
Cass. civ. n. 23101/2020
In tema di misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale rilevante per l'applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen..
Cass. civ. n. 14704/2020
In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione.
Cass. civ. n. 11992/2020
È legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. (Fattispecie in tema di rapina in concorso di quattro pizze e quattro lattine di coca-cola).
Cass. civ. n. 42121/2019
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che, riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, aveva diminuito di un ottavo la pena detentiva e di un sesto quella pecuniaria, non motivando in ordine al rilevante scostamento dalla misura massima dell'entità di tale beneficio).
Cass. civ. n. 34878/2019
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen..
Cass. civ. n. 27547/2019
In tema di circostanze attenuanti generiche, la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in presenza di una prova già granitica della responsabilità, riscontrando la strategia meramente speculativa che aveva determinato la confessione).
Cass. civ. n. 27964/2019
Ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn. 1) e 3), cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come - in caso affermativo - alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva negato la concessione delle attenuanti generiche all'imputato, nonostante questi avesse proceduto, ai fini risarcitori, alla vendita di un immobile di sua proprietà ed avesse proficuamente svolto attività di volontariato a servizio di anziani).
Cass. civ. n. 10995/2018
Ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 cod. pen., sicché se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione.(In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche venivano riconosciute sulla base del "comportamento processuale tenuto dagli imputati, ma le aveva applicate al solo reato satellite e non alla pena base).
Cass. civ. n. 43631/2017
Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, la prognosi di pericolosità sociale non può limitarsi all'esame delle sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma implica la verifica globale delle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 203 dello stesso codice, fra cui la gravità del reato commesso e la personalità del soggetto, così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto più possibile esaustivo e completo.
Cass. civ. n. 56297/2017
L'eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria rispetto alle capacità economiche del soggetto, quale presupposto dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 133-bis cod. pen., deve comportare una vera e propria impossibilità, o quantomeno un'estrema difficoltà, di soddisfare la pena che la faccia apparire meritevole di riduzione.
Cass. civ. n. 42737/2016
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità dell'imputato stesso, e, qualora taluni elementi vengano ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio mentre altri inducano a propendere per un diverso esito, è necessario che dia conto, con adeguata motivazione, di tale prevalenza, al fine di consentire un controllo sull'uso del potere discrezionale esercitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva motivato la mancata concessione del beneficio facendo riferimento all'idoneità della prosecuzione dello stato detentivo a favorire un percorso di revisione critica della pregressa condotta criminale).
Cass. civ. n. 26557/2016
In tema di stupefacenti, il giudice dell'esecuzione che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per le c.d. "droghe leggere" per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non può revocare la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida inflitta ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309 del 1990, disposizione attualmente in vigore nella sua originaria formulazione, né può modificare la suddetta sanzione accessoria qualora nella sentenza di condanna il giudice della cognizione abbia adeguatamente motivato il proprio convincimento in ordine alla specie e alla durata della sanzione accessoria e questa sia, in relazione alla pena principale rideterminata, conforme al parametro legale.
Cass. civ. n. 49580/2015
La rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 133 ter cod. pen. ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entità della pena, condizioni che l'imputato deve allegare producendo ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 cod. pen., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato.
Cass. civ. n. 38771/2014
La rateizzazione della pena pecuniaria, ex art. 133 ter cod. pen., costituisce oggetto della discrezionalità del giudice ed è, pertanto, sottratta all'accordo delle parti in sede di applicazione della pena su richiesta delle stesse. Tuttavia, qualora in tale sede, sia presentata richiesta di rateizzazione il giudice deve procedere alla sua valutazione.
Cass. civ. n. 3155/2014
Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Cass. civ. n. 27959/2013
L'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la pronuncia di condanna ad una pena prossima al massimo edittale per aver definito la sanzione in motivazione come "equa e proporzionata" e tale da mantenere un rapporto di "congruità" con la "gravità della condotta").