Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25714 del 25 giugno 2008

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25714 del 25 giugno 2008

Testo massima n. 1

L’art. 10, comma 3, della L. n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l’applicazione dei termini più brevi ai processi pendenti in appello e in sede di legittimità, dev’essere interpretato in senso unitario, sicché l’esclusione riguarda tutte le disposizioni che comportino un’abbreviazione dei termini, compresa quella che impone un limite alla sospensione del termine di prescrizione non superiore ai sessanta giorni. Pertanto, l’imputato di un reato contravvenzionale, commesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 251, non può chiedere contemporaneamente l’applicazione dei termini di prescrizione di cui alla previgente normativa, in quanto più favorevoli, e l’applicazione della nuova disciplina dei termini di sospensione della prescrizione in caso di impedimento del difensore.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze