14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24603 del 5 giugno 2003
Testo massima n. 1
La mancata partecipazione del difensore all’udienza dibattimentale per adesione allo sciopero di categoria costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell’art. 486, quinto comma c.p.p., solo se tempestivamente comunicata al giudice; tuttavia, tale comunicazione è richiesta solo se il difensore intenda far valere il diritto di ottenere la sospensione in virtù di tale impedimento. Per contro, l’impedimento riconducibile all’art. 304, primo comma, lett. a ], c.p.p. prescinde da qualsivoglia istanza del difensore e consiste in una situazione oggettiva [ fatti notori, comportamento abituale dei professionisti in un dato ambiente, prassi consolidate e simili ] che, ragionevolmente interpretata e valutata di volta in volta, legittima la sospensione del dibattimento da parte del giudice, con conseguente sospensione del termine di prescrizione del reato, anche nell’ipotesi di imputato non detenuto. [ In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto legittimi i rinvii delle udienze disposti dal giudice — senza che vi fosse una richiesta del difensore motivata dalla partecipazione allo sciopero di categoria — che, constatata la mancata partecipazione del difensore presuntivamente riconducibile ad impedimento per esercizio del diritto di sciopero, ha ritenuto di assicurare, disponendo il rinvio dell’udienza, la garanzia dei diritti di difesa ].
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