Cass. civ. n. 625 del 26 febbraio 1976
Testo massima n. 1
A rendere proponibile l'azione per regolamento di confini non è necessario uno stato di incertezza oggettivo costituito dalla promiscuità di possesso di una zona intermedia tra i fondi, ma basta uno stato di incertezza soggettiva, costituito dalla contestazione del confine esistente.