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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 661 del 7 aprile 2000

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 661 del 7 aprile 2000

Testo massima n. 1

La confisca è obbligatoria quando il danaro costituisce il «prezzo» del reato, da intendersi quale compenso dato per indurre taluno a commettere il reato. Diversamente, il provento dell’attività criminosa costituisce profitto del reato e pertanto non è soggetto a confisca obbligatoria ma va restituito in caso di patteggiamento della pena. [ Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che nel caso di sfruttamento della prostituzione, il danaro viene consegnato dalla prostituta al suo sfruttatore non già come compenso per indurlo a commettere il reato, ma come provento dello stesso ].

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