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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10851 del 17 dicembre 1996

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10851 del 17 dicembre 1996

Testo massima n. 1

Atteso il principio secondo il quale l’ufficio del procuratore della Repubblica si incarna in tutti i suoi componenti, senza che occorra, verso i terzi, una delega formale del titolare, è da escludere che costituisca causa di nullità del dibattimento e della conseguente sentenza la mancanza di una formale designazione, da parte del procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 70 dell’ordinamento giudiziario, del magistrato del pubblico ministero che ha partecipato all’udienza dibattimentale.

Testo massima n. 2

Il reato di favoreggiamento personale è di pura condotta, la quale, tuttavia, per costituire «aiuto» alla elusione delle investigazioni dell’autorità, deve essere potenzialmente idonea al conseguimento di un tale risultato e deve, inoltre, essere consapevolmente diretta ad inserirsi nell’ambito operativo di detta autorità, pur non essendo poi necessario che quest’ultima sia effettivamente fuorviata. [ Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che costituisse favoreggiamento il semplice fatto che taluno avesse dato avviso ad un soggetto sottoposto a indagini per il reato di concussione dell’avvenuta effettuazione di una perquisizione in uno studio professionale, non essendo risultato che, a seguito di tale informazione, l’indagato avesse poi compiuto alcuna attività di ostacolo alle indagini, né che questo fosse stato lo scopo perseguito dall’informatore.

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