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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11918 del 21 novembre 2000

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11918 del 21 novembre 2000

Testo massima n. 1

Ai fini della configurabilità del reato di concussione c.d. «ambientale» [ e della sua differenziazione rispetto al reato di corruzione ] non è sufficiente l’accertamento di una situazione ambientale in cui sia diffuso il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della c.d. «tangente» [ ben potendo il cittadino approfittare dei meccanismi criminosi in atto per lucrare vantaggi divenendo anch’egli protagonista del sistema ], ma è necessario l’accertamento di una situazione caratterizzata da una convenzione, tacitamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce attraverso una comunicazione, più semplice nella sostanza e più sfumata nella forma per il fatto di richiamarsi a condotte già «codificate»; occorre pertanto che il giudice accerti [ e dia conto in motivazione ] il concreto atteggiarsi della volontà del pubblico ufficiale e del privato cittadino, nonché il rapporto instaurato tra i due soggetti, che deve essere caratterizzato da una pretesa [ ancorché implicita o indiretta ] del primo e da una correlativa pressione sul secondo tale da determinarlo in uno stato di soggezione rispetto ad una volontà percepita come dominante.

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