Cass. pen. n. 9832 del 20 settembre 1991
Testo massima n. 1
Il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale si distinguono tra loro per le modalità dell'azione messa in opera dall'agente: deve ravvisarsi concussione quando l'abuso della qualità assuma preminente importanza prevaricatrice, che costringe il soggetto passivo all'ingiusta prestazione che egli sa non dovuta; deve ravvisarsi invece la truffa aggravata quando la qualità di pubblico ufficiale concorre in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto con artifici o raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta.