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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3149 del 10 ottobre 1992

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3149 del 10 ottobre 1992

Testo massima n. 1

È pubblico ufficiale, anche con riferimento all’aggiornata nozione fornita dall’art. 17 della L. 26 aprile 1990, n. 86, la persona assunta da un’amministrazione comunale, con delibera di giunta che fissa funzioni da espletare, strutture di supporto [ nell’ambito dell’amministrazione ] e compenso a debito dell’ente, con incarico di tenere la segreteria particolare del sindaco, nell’esercizio dell’incarico. [ Fattispecie di impiegato comunale collocato a riposo e, poi, con apposita delibera della giunta municipale, assunto con incarico di segretario particolare del sindaco, il quale riceveva un compenso, stabilito con la delibera predetta, a carico del comune, ed usufruiva di locali, strumenti e personale del comune stesso. Si assumeva dal ricorrente che la predetta delibera avrebbe posto in essere un rapporto di natura privatistica, comunque inidoneo ad attribuire all’onorato la qualità di pubblico ufficiale ].

Testo massima n. 1

In tema di concussione, la condotta d’induzione, nella irrilevanza della circostanza che il soggetto attivo sia stato contattato ad iniziativa della vittima, può essere realizzata anche attraverso comportamenti surrettizi, quali il prospettare al postulante, in un primo momento, la fattibilità dell’auspicato buon esito di una pratica amministrativa, ventilando, poi, gravi difficoltà superabili per effetto dell’indebita dazione a tal fine accettata. [ Fattispecie di pubblico ufficiale il quale, avvicinato dal privato con richiesta di rimuovere illecite interferenze in relazione all’adozione di provvedimenti amministrativi, dopo avere dato assicurazioni di fattibilità, ventilava la constatazione di gravi ostacoli, inducendo colui che lo aveva contattato alla dazione di rilevanti somme di danaro, ritenute necessarie a sbloccare la situazione. La Corte ha giudicato una tale condotta idonea, in linea di diritto, a integrare il corrispondente elemento del reato de quo, rimettendo al giudice del merito la valutazione del coacervo indiziante individuato a sostegno dell’incolpazione ].

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