14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9426 del 22 luglio 1999
Testo massima n. 1
Il reato di rifiuto od omissione di atti d’ufficio [ art. 328 c.p. ] può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia competenza a compiere l’atto richiesto; in caso di procedimento amministrativo il cui iter coinvolga più uffici appartenenti alla medesima amministrazione, gli atti o le attività interne, la cui omissione dovrebbe trovare rimedio nella previsione di attività sostitutive di altri soggetti e sanzione nel promovimento del giudizio disciplinare, non sono penalmente rilevanti, ricadendo nella fattispecie della norma penale soltanto gli atti esterni costituiti dal provvedimento finale o quelli che, precedendo il provvedimento finale, si presentano come atti necessari, dotati di autonoma rilevanza. [ Fattispecie relativa alla richiesta di temporanea concessione in uso di aule scolastiche, di competenza della Giunta Comunale, in cui si è esclusa la responsabilità dell’assessore al Patrimonio e Economato in quanto, non avendo il Sindaco provveduto a convocare la Giunta, non si era verificato il presupposto per l’esercizio da parte dell’organo collegiale e dei suoi componenti delle relative funzioni e del ragioniere generale, pur competente ad istruire la pratica, in quanto la sua attività era priva di rilevanza esterna ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]