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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3599 del 18 aprile 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3599 del 18 aprile 1997

Testo massima n. 1

Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo; pertanto ricorre la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice [ al corretto svolgimento della funzione pubblica ] ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce di esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, prescindendosi dal concreto esito dell’omissione.

Testo massima n. 1

In tema di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria le ragioni di sanità che rendono indilazionabile l’atto sono attinenti sia alla salute fisica che a quella psichica del cittadino. [ Fattispecie relativa ad omessa comunicazione da parte di un primario ospedaliero ad una gestante, che aveva chiesto di essere informata, delle risultanze di una ecografia rivelatrice di gravi malformazioni del feto, avendo detto il medico che la gravidanza era regolare. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha annullato una sentenza che aveva escluso la configurabilità del reato suddetto in quanto non era più possibile l’aborto e l’evento nascita di un bambino deforme era inevitabile: in particolare la Corte Suprema ha evidenziato che la tempestiva informazione avrebbe consentito idonei supporti e terapie psicologiche a cui la paziente aveva diritto evitando al momento, di per sé delicato del parto, l’ulteriore complicanza di una inaspettata rivelazione ].

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