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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1107 del 7 aprile 1992

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1107 del 7 aprile 1992

Testo massima n. 1

Il delitto di rifiuto di atto di ufficio, anche nella nuova formulazione dell’art. 328 c.p. introdotta dall’art. 16, L. 26 aprile 1990, n. 86, è reato istantaneo in quanto, verificatasi la violazione del dovere di ufficio o del servizio, il reato è consumato. Ne consegue che, ove la violazione del dovere si protragga in relazione a più obblighi giuridici svolgentisi nel tempo, si concretizzeranno più ipotesi dello stesso reato, eventualmente riunite ex art. 81 c.p. [ Nella fattispecie l’imputato era stato rinviato a giudizio dinanzi al pretore per il reato di cui all’art. 328 c.p. commesso sino al 25 maggio 1990. In dibattimento il P.M. aveva rettificato l’imputazione, precisandola nel senso che il reato era stato commesso fino al 16 marzo 1990, mentre il 23 marzo 1990 era avvenuto l’accertamento. Il pretore, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, ritenendo il reato commesso fino al 25 maggio 1990, dichiarava la propria incompetenza, stante la competenza del tribunale a seguito della L. 26 aprile 1990, n. 86. A seguito di conflitto sollevato dal tribunale, la Corte di cassazione ha riconosciuto la competenza del pretore, attesa l’autonomia di eventuali ulteriori atti di indebito rifiuto di atto di ufficio da parte dello stesso pubblico ufficiale, per il quale non risultava peraltro assunta alcuna iniziativa da parte del titolare dell’azione penale ].

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