Cass. pen. n. 15548 del 9 aprile 2009

Testo massima n. 1


Integra il reato di cui all'art. 328, comma primo, c.p., la condotta del primario ospedaliero che ometta di redigere la cartella clinica relativa ad un paziente temporaneamente sottoposto a cure di mantenimento e in attesa di trasferimento ad altra, più attrezzata, struttura ospedaliera, trattandosi di un atto d'ufficio da compiere senza ritardo per ragioni di sanità. (Fattispecie relativa al transito ospedaliero di un neonato, le cui condizioni cliniche sono state oggetto di previa informativa telefonica tra i medici responsabili dei relativi reparti).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE