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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31669 del 2 agosto 2007

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31669 del 2 agosto 2007

Testo massima n. 1

Nel reato di omissione di atti d’ufficio sussiste l’elemento psicologico quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio sia consapevole di avere ingiustificatamente omesso di dare risposta all’intimazione del privato. [ Fattispecie di mancata definizione di una domanda di concessione edilizia e di mancata esposizione delle ragioni del ritardo, ove l’istante era stato comunque messo a conoscenza degli impedimenti che non avevano permesso la definizione della procedura ].

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