14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 17570 del 22 maggio 2006
Testo massima n. 1
Il rifiuto di cui all’art. 328 c.p. si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di rifiuto dell’atto medesimo. [ Fattispecie nella quale è stato ravvisato il suddetto reato nell’omessa notificazione da parte di un ufficiale giudiziario di atti giudiziari che avrebbero dovuto essere restituiti senza ritardo all’autorità procedente o alla parte privata richiedente ].
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