14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14959 del 27 marzo 2004
Testo massima n. 1
Risponde del delitto di cui all’art. 328 c.p. il medico-chirurgo ospedaliero in servizio di pronta disponibilità che ometta un intervento chirurgico non ritardabile, essendo irrilevante il concreto esito dell’omissione, posto che l’interesse tutelato della sanità fisica e psichica della persona ammalata deve essere valutato al momento in cui è rappresentata l’esigenza del suo intervento [ nella specie, la Corte ha disatteso la tesi difensiva volta a sostenere la presumibile inutilità di qualunque terapia a scongiurare la morte del paziente ].
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