Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4907 del 6 febbraio 2004

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4907 del 6 febbraio 2004

Testo massima n. 1

La fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p. è integrata nel momento in cui decorsi i 30 giorni il pubblico ufficiale non emette il provvedimento o non risponde per iscritto sulle ragione del ritardo, costituendo una non scusabile ignoranza della legge penale la non consapevolezza della necessità di una risposta scritta o l’eventuale oggettiva complessità della pratica.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze