14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4907 del 6 febbraio 2004
Posted at 19:56h
in Massimario
Testo massima n. 1
La fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p. è integrata nel momento in cui decorsi i 30 giorni il pubblico ufficiale non emette il provvedimento o non risponde per iscritto sulle ragione del ritardo, costituendo una non scusabile ignoranza della legge penale la non consapevolezza della necessità di una risposta scritta o l’eventuale oggettiva complessità della pratica.
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