14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39108 del 16 ottobre 2003
Testo massima n. 1
In tema di rifiuto di atti d’ufficio, il medico che effettua il turno di guardia notturna presso una struttura specializzata ad alto rischio, non può invocare la discrezionalità tecnica per giustificare comportamenti omissivi, quando si è in presenza di una specifica doverosità d’intervento. [ Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la preventiva segnalazione di gravità ed urgenza del caso fornita dall’infermiere di turno, la ovvia considerazione, al di là di ogni direttiva interna, che i dosaggi medici di un farmaco come la dopamina non possono essere demandati alla discrezionalità dell’infermiere, sono tutti elementi che connotano il carattere di doverosità dell’intervento del medico qualificando penalmente il suo rifiuto ].
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