Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10445 del 4 ottobre 2000

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10445 del 4 ottobre 2000

Testo massima n. 1

In tema di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria, sussiste il presupposto della necessità ed improcrastinabilità della prestazione di assistenza sanitaria da parte del medico di guardia, di cui all’art. 13 del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, in caso di richiesta di intervento al fine della somministrazione di farmaci atti ad alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale di cancro. Ne deriva che in tale situazione il rifiuto di intervento da parte del medico è idoneo a integrare il reato di cui all’art. 328, comma primo, c.p.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze