Cass. pen. n. 3065 del 3 marzo 1990
Testo massima n. 1
Risponde del delitto di omissione di atti di ufficio l'insegnante di istituto pubblico di istruzione che ignori le ripetute richieste, rivoltegli dal preside e dal consiglio di classe, di consegnare all'istituto gli elaborati scritti svolti in aula dagli allievi delle classi affidategli, a nulla rilevando che quegli elaborati siano stati corretti e che le relative valutazioni siano già state trascritte nei registri di classe.