14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 6670 del 3 luglio 1985
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’assenza ingiustificata dalle lezioni di un insegnante di un pubblico istituto di istruzione non integra la fattispecie dell’omissione di un atto dell’ufficio o del servizio prevista dall’art. 328 c.p., né quelle dell’abbandono individuale dell’ufficio o del servizio prevista dall’art. 333 c.p., la quale non si realizza quando manchi il fine di turbare la regolarità o la continuità.
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