Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7761 del 5 agosto 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7761 del 5 agosto 1997

Testo massima n. 1

In tema di omissione di atti di ufficio di cui all’art. 328, comma secondo, c.p., è erroneo ritenere che l’“obbligo di informazione” dovuto all’interessato sia ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza dell’“obbligo principale di compiere l’atto”. Ai fini della integrazione della fattispecie in questione ciò che viene in rilievo non è tanto la omissione dell’atto, ma la inerzia del soggetto attivo sia nel compiere l’atto richiesto sia nell’esporre le ragioni del ritardo.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze