14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2730 del 4 marzo 1994
Posted at 19:56h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di omissione di atti d’ufficio l’obbligo dei chiarimenti, stabilito dall’art. 328, secondo comma, c.p., può essere assolto anche per relationem e cioè mediante il rinvio al contenuto di altri atti o documenti, già noto a colui che ha sollecitato mediante diffida, il compimento dell’atto.
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