14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9088 del 15 luglio 1999
Testo massima n. 1
In tema di omissione o rifiuti di atti d’ufficio, la richiesta di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p., è collegata da un lato ad un apprezzabile interesse del richiedente e dall’altro ad uno dei tre possibili sbocchi ipotizzati dalla norma medesima: definizione della pratica, spiegazione del ritardo, sanzione penale in mancanza dell’una o dell’altra nel termine legale di giorni trenta. Ne deriva che la richiesta di chi vi abbia interesse assume nella previsione di legge natura e funzione di diffida ad adempiere.
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