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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 241 del 1 febbraio 2000

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 241 del 1 febbraio 2000

Testo massima n. 1

Parte offesa del reato di omissione di atti di ufficio, di cui al primo comma dell’art. 328 c.p., è l’ente pubblico e non la persona fisica del titolare di un suo organo al momento del fatto: a quest’ultimo, pertanto, non compete l’avviso relativo alla richiesta di archiviazione. [ Nella specie, la doglianza di non essere stato messo in grado di partecipare alla udienza camerale relativa alla archiviazione era stata formulata da un procuratore della Repubblica cessato dalla carica ].

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