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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3657 del 15 aprile 1993

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3657 del 15 aprile 1993

Testo massima n. 1

Pure se, alla stregua dell’art. 358, secondo comma, c.p., nel testo modificato dall’art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, la nozione di incaricato di pubblico servizio risulta più restrittiva di quella del precetto originario, nel senso che in essa non possono essere ricomprese le attività meramente esecutive, la legge ora ricordata ha corrispondentemente operato un ampliamento della detta nozione, correlandola all’attività in concreto espletata dall’agente, indipendentemente dal suo ruolo formale e da un effettivo rapporto di subordinazione con l’ente pubblico. Ne deriva, anche considerato il diritto vivente formatosi in subiecta materia, che la nozione di incaricato di un pubblico servizio [ al pari della nozione di pubblico ufficiale ] non è sostanzialmente diversa da quella accolta nell’assetto previgente, nel quale veniva definito come soggetto esplicante qualsiasi attività non autoritativa, accessoria o complementare ad una pubblica funzione, che non si risolva esclusivamente in un lavoro manuale. [ Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la qualità di incaricato di un pubblico servizio attribuita al segretario provinciale dell’Ordine dei farmacisti ].

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