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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4525 del 24 aprile 1991

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4525 del 24 aprile 1991

Testo massima n. 1

Il farmacista titolare di farmacia esercente attività farmaceutica è incaricato di pubblico servizio. La distinta contabile che trasmette all’ufficio competente non è un atto pubblico ma costituisce semplicemente un riepilogo contabile finalizzato alla semplificazione del pagamento dei medicinali in essa indicati.

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