Cass. pen. n. 4525 del 24 aprile 1991
Testo massima n. 1
Il farmacista titolare di farmacia esercente attività farmaceutica è incaricato di pubblico servizio. La distinta contabile che trasmette all'ufficio competente non è un atto pubblico ma costituisce semplicemente un riepilogo contabile finalizzato alla semplificazione del pagamento dei medicinali in essa indicati.