Cass. pen. n. 17914 del 15 aprile 2003

Testo massima n. 1


Non è qualificabile come incaricato di pubblico servizio il portiere di un ospedale, il quale svolge funzioni di mera guardiania, custodia e pulizia dei locali, senza fornire un contributo concreto alle finalità del servizio pubblico. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto tale figura professionale non equiparabile a quella del bidello, il quale, oltre alle prestazioni manuali di pulizia e riordino dei locali, svolge un compito di vigilanza sugli alunni, che integra la funzione scolastica).

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