Cass. pen. n. 24572 del 4 luglio 2005

Testo massima n. 1


Non è idonea a rendere configurabile il delitto di calunnia ma solo quello di false generalità (eventualmente aggravato ove si realizzi la condizione di cui al terzo comma, n. 2, dell'art. 495 c.p.), la condotta di chi, nell'ambito di un procedimento penale a proprio carico, si attribuisca le generalità di altra persona, pur se effettivamente esistente.

Testo massima n. 2


Non risponde del reato di calunnia, ma esclusivamente del reato previsto dall'art. 495 comma terzo n. 2 c.p., il soggetto che nell'ambito di un procedimento penale a suo carico dichiari all'autorità giudiziaria false generalità, corrispondenti a quelle di una persona effettivamente esistente.

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