Cass. pen. n. 6574 del 2 giugno 2000

Testo massima n. 1


Per la configurabilità del reato di calunnia non è indispensabile un'espressa attribuzione di fatti costituenti reato a carico di una persona attraverso una formale denuncia, essendo sufficiente che l'agente porti a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che ad essa ha l'obbligo di riferire, con malizia, notizie, assertivamente apprese da altri o di pubblico dominio, su circostanze di fatto idonee a fare individuare taluno come colpevole di un reato che non ha commesso. (Nella specie, è stata ritenuta configurabile la calunnia nel comportamento di un magistrato che, invitato da ispettori ministeriali a esporre fatti a sua conoscenza sul conto di colleghi, si era riferito a «voci» correnti nella cittadina, confermandone l'attendibilità con significativi commenti sul tenore di vita di detti colleghi, sulla consistenza dei loro patrimoni e sulla contiguità ad ambienti politici, circa il compimento da parte di costoro di fatti costituenti reato, rivelatisi inesistenti alla stregua delle risultanze dell'ispezione).

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