Cass. pen. n. 7441 del 26 giugno 1992
Testo massima n. 1
In tema di calunnia, qualora risulti dimostrato il convincimento, ancorché erroneo o dubitativo, dell'accusatore, in ordine alla colpevolezza degli accusati, deve pronunziarsi il proscioglimento del predetto con la più ampia formula liberatoria.