Cass. pen. n. 8403 del 13 giugno 1989
Testo massima n. 1
L'animus defendendi esclude il dolo del reato di calunnia solo quando l'imputato si limiti a negare la propria reità e non quando aggiunga accuse contro terzi, incolpandoli di uno specifico reato, pur conoscendone l'innocenza.