Cass. pen. n. 3025 del 3 marzo 1990

Testo massima n. 1


Per il delitto di calunnia, non può mai essere concessa l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 del c.p., quale che sia stata la finalità perseguita dal reo, posto che l'ordinamento giuridico non può ammettere o riconoscere alcuna positiva valenza alla falsa incolpazione di un innocente.

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