Cass. pen. n. 9961 del 5 agosto 1999
Testo massima n. 1
La calunnia è reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente. Le eventuali, successive dichiarazioni di conferma — senza sostanziali aggiunte o variazioni che comportino nuove o diverse incriminazioni — non possono considerarsi ulteriori violazioni della stessa norma.