Cass. civ. n. 10480 del 4 ottobre 1995
Testo massima n. 1
In conformità di un uso praticato in tutto il territorio dello Stato ed avente carattere di notorietà, il luogo di pagamento delle prestazioni dovute dal datore di lavoro ai lavoratori è quello in cui è posta l'azienda presso la quale essi lavorano, sicché la mora del datore di lavoro nel pagamento è configurabile solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato nel luogo anzidetto per ritirare le proprie spettanze.