Cass. civ. n. 1539 del 17 settembre 1970

Testo massima n. 1


La sussistenza di una pattuizione in ordine al luogo del pagamento non può essere dedotta dalla sola circostanza che il debitore abbia eseguito, di propria iniziativa, in un dato luogo il versamento di acconti e che il creditore, per cortesia o per altri motivi, li abbia ricevuti in quello stesso luogo.

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